PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Formazione universitaria).

      1. L'esercizio della medicina legale è subordinato al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero dei titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.
      2. Il corso di specializzazione di cui al comma 1 ha durata quadriennale e comprende lo svolgimento di attività pratica di consulenza peritale per un periodo non inferiore a un anno presso un medico esercente la medicina legale da almeno dieci anni, anche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o di un ente previdenziale. In caso di conseguimento della specializzazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'esercizio dell'attività medico-legale nello Stato italiano è subordinato allo svolgimento di attività pratica anche di consulenza per un periodo non inferiore a un anno nei termini indicati dal primo periodo del presente comma.
      3. Il corso di specializzazione di cui al comma 1 è istituito e attivato presso le università, nel rispetto delle norme del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dalle facoltà di medicina e chirurgia con il contributo didattico, non necessariamente esaustivo, delle facoltà di giurisprudenza e psicologia.
      4. Ogni attività medico-legale può essere svolta esclusivamente da un medico che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1, alle condizioni contemplate dal comma 2.

 

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Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

      1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

      «Le prestazioni di medicina legale sono assicurate attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero i titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici
nel processo civile).

      1. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

      «Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero dei titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'iscrizione degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).

      1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero dei titoli equipollenti riconosciuti

 

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in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'iscrizione degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 5.
(Disposizione transitoria).

      1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 possono svolgere attività medico-legale anche i medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto in modo continuativo attività medico-legale da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio istituto o presso un servizio o ente equipollente in uno degli Stati membri dell'Unione europea.